Il vero successo di questa seconda edizione della Voluntary Disclosure dipende proprio dall’emersione di tutto quel contante detenuto nelle cassette di sicurezza in banca o semplicemente custodito in casa e quindi non dichiarato. (Non che questo non fosse già possibile con la prima edizione).

Abbiamo già parlato di come la lotta all’evasione e all’elusione fiscale hanno avuto una particolare accelerazione negli ultimi anni e di come la Voluntary Disclosure rappresenterà l’ultima possibilità per regolarizzare la posizione con il fisco. Se vuoi approfondire l’argomento leggi Voluntary Disclosure, regolarizzare la posizione con il fisco sarà inevitabile.

In questo articolo vedremo insieme quali sono le principali novità della Voluntary Disclousure Bis, cosa è effettivamente possibile sanare e chi sono gli intermediari abilitati.

 

contante

 

Il servizio bancario delle cassette di sicurezza rappresenta una tra le più importanti operazioni accessorie fornite dagli istituti di credito, viste la segretezza e la custodia, caratteristiche molto ricercate sia dalle famiglie che dagli imprenditori.

La banca infatti, concede, dietro un canone di locazione variabile a seconda delle dimensioni del “loculo”, la possibilità di depositare denaro, metalli preziosi o altro, al riparo da qualsivoglia forma di controllo. Infatti non è possibile verificare né la quantità e né la qualità dei beni depositati; esiste solo un contratto di locazione e un registro nel quale vengono indicati il depositante o un suo delegato e i giorni e gli orari di accesso.

Ci sono anche dei depositi che sfuggono ai circuiti bancari; ci riferiamo ai “self-storage boxes” reperibili anche online. Altro non sono che depositi nei quali è possibile custodire tutto ciò che si vuole senza particolari limitazioni (se non per ragioni di sicurezza). Il Dipartimento Federale delle Finanze svizzero le ha definite “come un potenziale strumento finalizzato al riciclaggio di denaro”.
Tracciati i contorni del fenomeno, è ancora più chiaro quanto sia necessario far emergere questi beni. Con la nuova edizione di Voluntary Disclosure, la regolarizzazione del contante è in sostanza simile alla precedente, salvo alcune novità.

Voluntary Disclosure: novità della seconda edizione

 

voluntary disclosure cassette di sicurezzaInnanzitutto, il contribuente dovrà rilasciare una dichiarazione con la quale si attesta che l’origine del contante e dei valori al portatore non deriva da reati diversi da quelli tributari. Se così non fosse, ossia si accedesse alla vd per far emergere attività o contante proveniente da reati per i quali è esclusa la punibilità, si rischia da 18 mesi a 6 anni di reclusione.

 

Altra novità consiste nella presenza obbligatoria del notaio. La nuova edizione ha reso norma ciò che era stato praticato nella precedente edizione. All’apertura delle cassette di sicurezza ci dovrà essere il notaio il quale dovrà redigere apposito verbale con indicazione analitica del contenuto, ivi inclusa una perizia di stima per quei beni che non siano danaro. La legge non precisa se sia necessaria per il notaio l’abilitazione in Italia o all’estero ma è consigliabile richiedere la presenza del notaio o pari pubblico ufficiale del luogo nel quale si disporrà l’apertura della cassetta.

 

Voluntary Disclosure: cosa è possibile sanare

La norma fa riferimento ai contanti e valori al portatore, ossia assegni bancari, libretti di deposito, azioni di risparmio, obbligazioni di società, quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, azioni di OICR, Sicav e Sicaf .

Sarà pertanto possibile sanare l’origine dei contanti/valori detenuti nelle cassette di sicurezza e, nel caso in cui questi siano localizzati all’estero, la mancata compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, sempre entro la data di presentazione della relazione di accompagnamento ossia il 30.09.2017, il denaro contante e i titoli al portatore oggetto della procedura dovranno essere depositati presso “intermediari abilitati”, con i quali dovrà essere sottoscritto un rapporto vincolato almeno fino al termine della procedura.

 

Chi sono gli intermediari abilitati?

Si ritiene che oltre agli istituti di credito, sono abilitati anche le fiduciarie iscritte nell’apposito Albo previsto dall’art. 106 del TUB (come modificato dal D.lgs. n. 141/2010) – Sezione separata per le Fiduciarie.