Ancora una interessante decisione in tema di trust, in sede di volontaria giurisdizione.

Con questa decisione datata 25 gennaio 2018, il tribunale di Ancona in sede di volontaria giurisdizione autorizza un trustee a costituirsi ed a resistere in giudizio in una causa promossa al fine di far dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie che prevedevano l’istituzione del trust.

La storia è semplice. Il decuius redige testamento disponendo tra le altre che, alla sua morte, la nuda proprietà di tutti i suoi beni venga conferita in un trust per la durata di venticinque anni e nomina Tizio erede allo scopo di costituire detto trust.

La relativa disposizione testamentaria è quella che prevede che “qualora il singolo, o più di uno dei beneficiari, non accettino o non rispettino tutte le condizioni contenute e stabilite nel presente trust, la quota indivisa dei beni di spettanza del medesimo, passerà immediatamente in beneficienza al Santuario del Sacro Cuore di Gesù dei Salesiani di Bologna o al Santuario Sant’Antonio di Padova”  venivano impugnate per nullità-illiceità.

Il trustee, osservato che le azioni proposte tendono sostanzialmente all’annullamento del trust in dispregio della volontà del decuius, propone istanza al Tribunale di Ancona, in sede di volontaria giurisdizione, al fine di farsi autorizzare alla costituzione in giudizio ed all’utilizzo del fondo in trust per resistere alle domande giudiziali proposte.

Il Tribunale di Ancona, ponendosi sulla scia di numerosi precedenti, emette provvedimento di autorizzazione a favore del Trustee a resistere in giudizio ed utilizzare il fondo in trust per le spese legali.

La motivazione sintetica si fonda sulla considerazione che ai sensi dell’art. 6 della Convenzione dell’Aia del 1985 recepita nel ns ordinamento con L. 09.10.1989 n. 365 il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente; che la legge di Jersey, Isole del Canale, Trusts (Jersey) Law 1984 (individuata quale legge regolatrice del Trust in esame in forza  di specifica disposizione dell’atto istituivo del Trust) prevede all’art. 51  la possibilità che un trustee ricorra alla Corte per ricevere direttive riguardanti un trust. Ma quale Corte?

Vi è in effetti chi sostiene (peraltro correttamente) che un privato non possa attribuire competenze di volontaria giurisdizione e la decisione, nella stringata motivazione, non affronta il tema della giurisdizione della corte adita la cui risposta positiva è sottesa dell’emissione del provvedimento autorizzatorio.

Tuttavia è interessante notare che essa non accenna in alcun modo alla circostanza che l’atto istitutivo di trust prevede all’art. 18 comma 4 la possibilità per il trustee di “rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenerne direttive o altri provvedimenti”, lasciando così intendere che la decisione implicita sulla competenza del Tribunale di Ancona si fondi sulla considerazione che il giudice italiano adito abbia il potere di emettere istruzioni vincolanti se richiesto in base alla legge straniera che è tenuto ad applicare.