Il trust è un rapporto giuridico basato sull’affidamento, mediante il quale un soggetto, detto disponente o settlor, affida beni e diritti ad un altro soggetto, detto trustee, affinché, diventandone proprietario, li amministri e li utilizzi nell’interesse di altri soggetti, detti beneficiari, o per il perseguimento di determinate finalità.

Sentenza Cassazione n.975/2018 sul trustee
L’atto tramite il quale si istituisce un trust deve necessariamente contenere il programma di atti e obiettivi che il trustee deve concretizzare utilizzando i beni che a tali fini sono stati segregati a tali fini. In questo senso fondamentale risulta definire l’entità dei poteri che il disponente affida al trustee per raggiungere gli scopi prefissati. Contestualmente o successivamente all’atto istitutivo viene posto in essere l’atto di dotazione, atto con il quale vengono messi a disposizione, o sotto il controllo, del trustee i beni tramite l’utilizzo dei quali dovrà essere realizzato il programma.

Così facendo il trustee diventa proprietario dei beni costituiti in trust, assumendo però da una parte l’obbligazione di utilizzare gli stessi per il compimento di tutti gli atti necessari per la realizzazione del programma, e dall’altra, nei limiti posti dall’atto istitutivo, tutti i poteri necessari per poterli porre in essere. Come conseguenza i beni in trust, pur di proprietà del trustee, sono vincolati alla realizzazione del compito stabilito dal disponente; il vincolo comporta che le vicende personali e obbligatorie del trustee non si ripercuotano sul fondo in trust: questo effetto è detto segregazione.

Ciò significa che né i creditori personali del trustee, né gli eredi del trustee possono vantare alcun diritto sui beni segregati in trust. La specificità del diritto dei trust sta nel combinare un effetto reale con un effetto obbligatorio e nel rendere quest’ultimo opponibile ai terzi.
Da un trust valido, pertanto, conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, trasferimento della proprietà dei beni al trustee, proprietà non piena ma funzionale, gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.

In Italia l’istituto è stato disciplinato solo sotto il profilo fiscale per la prima volta dalla legge finanziaria 2007 e da alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n.48/E del 2007, al solo fine di regolamentarne gli aspetti fiscali e tributari. Da tali provvedimenti emerge, per i trust liberali, l’applicazione dell’imposta di successione e donazione. Da allora si è spesso discusso, con una forte contrapposizione tra la posizione della dottrina e della giurisprudenza di merito da una parte, e quella dell’Agenzia delle Entrate, dall’altra, se il momento in cui applicare l’imposta fosse quello della dotazione dei beni al trustee o quello successivo dell’attribuzione dei beni dal trustee ai beneficiari. La giurisprudenza di legittimità negli anni tra il 2015 ed il 2016 ha assunto in materia un atteggiamento ondivago.
Analizzando quindi la ratio dell’istituto è possibile evidenziare una volontà di trasferire beni e diritti, per il raggiungimento di uno scopo preciso; pertanto il trasferimento non potrà che essere temporaneo. Il trasferimento dei beni al trustee, inoltre, avviene a titolo gratuito, non essendo previsto alcun corrispettivo in favore del disponente; l’interesse di quest’ ultimo, infatti, non è arricchire il trustee, ma, fare in modo che questo gestisca i beni e diritti per la realizzazione di uno scopo indicato dell’atto istitutivo. L’intestazione dei beni al trustee, pertanto, deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust soltanto temporanea.

La questione sembra essere stata definitivamente risolta da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 17 gennaio 2018, (n.975) con la quale la Suprema Corte afferma che l’atto di dotazione relativo ai trust “si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario”. Sulla base di tali considerazioni, pertanto, non appare possibile applicarsi all’atto di dotazione del trust la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale e pure le imposte ipotecarie e catastali, per la stessa ragione devono essere applicare in misura fissa.

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