La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2043 del 27 gennaio scorso ha affrontato e chiarito definitivamente due importanti temi quali la soggettività giuridica del trust e la validità della trascrizione dell’atto istitutivo del trust.

La conclusione a cui giunge la Suprema Corte è che il pignoramento dei beni in trust può essere eseguito nei confronti del trustee e non del trust, in quanto quest’ultimo non è un “ente dotato di personalità giuridica, ma un semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari formalmente intestati al trustee”. Conseguentemente  il trustee è l’unico soggetto legittimato a intrattenere rapporti con terzi, non quale legale rappresentante, bensí come colui che dispone in esclusiva del patrimonio vincolato e quindi dispone del diritto.

La fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguarda una banca che, dopo aver risolto, per inadempimento del mutuatario, un contratto di mutuo ipotecario fondiario su beni immobili, conferiti in trust in un momento successivo alla stipula, procedeva a notificare il precetto e l’atto di pignoramento nei confronti del trust, anziché del trustee, che veniva trascritto in Conservatoria.

Il giudice dell’esecuzione emetteva ordinanza, rilevando d’ufficio, da un lato, l’inesistenza del trust, quale soggetto nei cui confronti era stata instaurata la procedura, e dall’altro dichiarando improcedibile l’esecuzione.

Proposta opposizione, la banca si vedeva rigettare l’istanza dal giudice del merito, il quale ribadiva l’invalidità del pignoramento eseguito nei confronti del trust anziché del trustee. La banca quindi promuoveva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte innanzitutto ha ribadito l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità circa la natura del trust, già delineato in Cass. 22 dicembre 2015 n. 25800 e Cass. 9 maggio 2014 n. 10105) precisando che non si vede alcun valido motivo per modificarlo.

In tali precedenti il trust viene definito come “semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee”.

La Corte ripercorrendo il contenuto della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ricorda che:

  • con il trust, determinati beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari e per un preciso fine;
  • come prevede l’art. 2 della Convenzione il vincolo creato mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, il quale ha il compito di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e della legge prescelta dal disponente;
  • non avendo il trust personalità giuridica, il trustee è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in ragione del fatto che dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione.

Nel caso in commento, la Cassazione, ribadendo quanto precisato in decisioni precedenti, ricorda che “è il trustee l’unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come soggetto che dispone del diritto”. Tale affermazione deriva dalla considerazione, pacificamente affermata sia da dottrina che da giurisprudenza, che l’effetto del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio segregato per il raggiungimento di un fine predeterminato.

Il trust non può quindi essere un centro di imputazione di diritti o di obbligazioni. Conseguentemente deve escludersi che il trust possa essere destinatario di un pignoramento che abbia ad oggetto i diritti.

Di converso, ”un pignoramento che colpisce beni che si prospettano nella titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile secondo il vigente ordinamento interno e, quindi, insanabilmente nulla per impossibilità di identificare un soggetto esecutato giuridicamente possibile, siccome inesistente e quindi insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che di subire espropriazioni dei medesimi”.

In conclusione i giudici di legittimità precisano che è affetta da invalidità la trascrizione effettuata contro il trust perché, riportando un soggetto inesistente, induce incertezza sul titolare dei beni in quanto non costituisce fondamento di una valida continuità di trascrizioni.