Non rileva che il trust sia autodichiarato o meno, che sia o non sia di natura traslativa, quel che rileva è che, in tema di imposta di donazione, registro ed ipocatastale, la costituzione del vincolo  non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

E’ questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione e commentato dal dott. Maurizio Casalini nell’articolo qui pubblicato.

Un nuovo considerevole passaggio logico compiuto dalla Suprema Corte è che non possano esserci ipotesi di trust che realizzano un immediato passaggio dal trustee al beneficiario finale come ipotizzato da Cass. 31445/2018, perché ci si troverebbe in presenza non di un trust ma di una donazione semplice.

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